Articolo 2945 del Codice civile

Art. 2945.

(Effetti e durata dell'interruzione).

Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

((Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione))
Entrata in vigore il 9 febbraio 1994

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