Articolo 1567 del Codice civile

Art. 1567.

(Esclusiva a favore del somministrante).

Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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