Articolo 1811 del Codice civile
Art. 1811.
(Morte del comodatario).
In caso di morte del comodatario, il comodante, benche' sia stato convenuto un termine, puo' esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
(Morte del comodatario).
In caso di morte del comodatario, il comodante, benche' sia stato convenuto un termine, puo' esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.