Articolo 1041 del Codice civile

Art. 1041.

(Letto dell'acquedotto).

E' sempre in facolta' del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se pero' di tale facolta' egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la meta' delle spese occorrenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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