Articolo 2066 del Codice civile
Art. 2066.
(Inderogabilita').
I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.
Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.
La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.
(Inderogabilita').
I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.
Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.
La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza corporativa o dell'accordo economico collettivo. L'ordinanza e l'accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-05-20, n. 201903231Provvedimento:Leggi di più...- art. 40 e 48 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13·
- art. 7, comma 3, del D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32·
- concessioni edilizie successive·
- interpretazione sistematica delle disposizioni provinciali·
- legittimità degli oneri di urbanizzazione·
- oneri di urbanizzazione primaria·
- piano di attuazione·
- prescrizione del credito·
- riparto dei costi·
- volumetria ammessa vs. volumetria realizzata
4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-03-31, n. 201500109Provvedimento:Leggi di più...- accertamento del quantum debeatur·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- beneficio delle opere di urbanizzazione·
- criterio di ripartizione degli oneri·
- interpretazione sistematica delle norme·
- legge urbanistica·
- oneri di urbanizzazione primaria·
- prescrizione del diritto·
- riparto dei costi·
- volume massimo realizzabile
5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-03-31, n. 201500108Provvedimento:Leggi di più...- azione di accertamento·
- differenza tra oneri di urbanizzazione e oneri di concessione·
- giurisdizione esclusiva·
- interpretazione sistematica·
- oneri di urbanizzazione primaria·
- prescrizione del diritto·
- riparto dei costi·
- violazione art. 3 L. 241/90·
- violazione art. 48 L.P. n. 13/1997·
- violazione art. 7 D.P.P. n. 32/2008