Articolo 1947 del Codice civile

Art. 1947.

(Beneficio della divisione).

Se e' stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito puo' esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi e' obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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