Articolo 103 del Codice civile

Art. 103.

(Atto di opposizione).

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita' che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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