Articolo 1347 del Codice civile
Art. 1347.
(Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto).
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e' valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
(Possibilita' sopravvenuta dell'oggetto).
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine e' valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-11-10, n. 202200276Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 10-ter D.L. 25.5.2021, n. 73·
- concessione di impianti sportivi·
- diritti delle associazioni sportive dilettantistiche·
- giurisdizione esclusiva·
- novazione contrattuale·
- proroga ex lege delle concessioni·
- regolamento delle concessioni di beni pubblici·
- sospensione delle gare di appalto·
- sostituzione di concessioni
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-11-19, n. 202003062Provvedimento:Leggi di più...- art. 1102 c.c.·
- art. 1347 c.c.·
- art. 823 c.c.·
- atti abdicativi·
- concessione di suolo cimiteriale·
- diritto successorio·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimazione processuale attiva e passiva·
- rigetto del ricorso·
- rinuncia ad uso perpetuo·
- sepolcro gentilizio o familiare·
- spese di lite·
- trascrittura di edicola cimiteriale