Articolo 883 del Codice civile

Art. 883.

(Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune).

Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune puo' rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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