Articolo 1679 del Codice civile

Art. 1679.

(Pubblici servizi di linea).

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di piu' richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme e' sostituita la norma delle condizioni generali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze18


  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-21, n. 201701872
    Provvedimento:
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    • annullamento di concorso per violazione art. 4 d.p.r. 487/1994·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese di lite·
    • concorso pubblico per ormeggiatori e barcaioli·
    • giurisdizione del Giudice Amministrativo·
    • natura pubblicistica dei servizi portuali·
    • notifica del ricorso·
    • pubblicazione dei bandi di concorso·
    • regolamentazione dei servizi portuali·
    • ricevibilità del ricorso

  • 3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-04-11, n. 201704427
    Provvedimento:
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    • art. 314 d.lgs. n. 209/2005·
    • determinazione delle tariffe assicurative·
    • discri·
    • elusione dell'obbligo a contrarre·
    • libertà tariffaria·
    • obbligo a contrarre·
    • principio di mutualità assicurativa·
    • sanzione amministrativa pecuniaria

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-09-28, n. 201609965
    Provvedimento:
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    • accesso a condizioni equivalenti·
    • accesso agli atti amministrativi·
    • art. 8, comma 2-quater, legge n. 287/90·
    • competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
    • competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)·
    • concorrenza sleale·
    • difetto di motivazione·
    • diritto della concorrenza·
    • essential facilities·
    • interpretazione delle norme antitrust·
    • monopolio legale·
    • obbligo di condivisione dei beni e servizi·
    • parità di trattamento tra imprese·
    • principio di proporzionalità·
    • regolamentazione del settore postale·
    • servizi di interesse economico generale (SIG)·
    • tutela delle pari opportunità di iniziativa economica

  • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-10-20, n. 201511991
    Provvedimento:
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    • autorità amministrativa indipendente·
    • basi tecniche·
    • coerenza delle tariffe·
    • discrezionalità tecnica·
    • elusione dell'obbligo legale a contrarre·
    • libertà tariffaria·
    • principio di legalità delle sanzioni amministrative·
    • principio mutualistico·
    • sanzione pecuniaria·
    • sindacato delle valutazioni tecniche·
    • tariffa assicurativa·
    • violazione art. 132 d.lgs. 209/2005·
    • violazione art. 314 d.lgs. 209/2005
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