Articolo 20 del Codice civile

Art. 20.

(Convocazione dell'assemblea delle associazioni).

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo' essere ordinata dal presidente del tribunale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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