Articolo 1744 del Codice civile

Art. 1744.

(Riscossioni).

L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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