Articolo 1744 del Codice civile
Art. 1744.
(Riscossioni).
L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
(Riscossioni).
L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.