Articolo 1574 del Codice civile
Art. 1574.
(Locazione senza determinazione di tempo).
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unita' di tempo a cui e' commisurata la pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unita' di tempo a cui e' commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.
(Locazione senza determinazione di tempo).
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta:
1) se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
2) se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata corrispondente all'unita' di tempo a cui e' commisurata la pigione;
3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unita' di tempo a cui e' commisurato il corrispettivo;
4) se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo stesso.