Articolo 1014 del Codice civile
Art. 1014.
(Estinzione dell'usufrutto).
Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.
(Estinzione dell'usufrutto).
Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.