Articolo 2085 del Codice civile

Art. 2085.

(Indirizzo della produzione).

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale e' esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.

La legge stabilisce altresi' i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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