Articolo 475 del Codice civile
Art. 475.
(Accettazione espressa).
L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.
(Accettazione espressa).
L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.
4. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-03-13, n. 202300785Provvedimento:Leggi di più...- accertamento dell'illegittimità dell'occupazione·
- art. 34 comma 4 c.p.a.·
- art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001·
- condanna al rilascio dei beni occupati·
- criteri di quantificazione del risarcimento del danno·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione·
- mancata conclusione del procedimento espropriativo·
- occupazione illegittima di aree·
- procedimento espropriativo·
- risarcimento del danno per occupazione sine titulo·
- verifica tecnico-documentale
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202401617Provvedimento:Leggi di più...- carenza di istruttoria e motivazione·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- contingibilità e urgenza·
- eccesso di potere·
- messa in sicurezza degli edifici·
- nullità dell'ordinanza·
- ordinanza contingibile e urgente·
- ordinanza ex art. 700 c.p.c.·
- presunzioni semplici art. 2727 c.c.·
- prova della proprietà catastale·
- pubblica incolumità·
- responsabilità patrimoniale degli eredi·
- sviamento di potere·
- violazione art. 21 octies l. n. 241/1990·
- violazione art. 54 d.lgs. n. 267/2000