Articolo 475 del Codice civile

Art. 475.

(Accettazione espressa).

L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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