Articolo 1346 del Codice civile
Art. 1346.
(Requisiti).
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
(Requisiti).
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
4. TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-08-27, n. 202400125Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 nonies legge n. 241 del 1990·
- art. 30 bis regolamento edilizio comunale·
- art. 86 legge provinciale n. 15 del 2015·
- art. 92 legge provinciale n. 15 del 2015·
- assemblea condominiale·
- autorizzazione paesaggistica·
- autotutela amministrativa·
- esercizio dei poteri di autotutela·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- parere preventivo paesaggistico·
- poteri inibitori dell'amministrazione·
- regolamento edilizio comunale·
- ripristino dell'opera·
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)·
- tempestività dell'esercizio dei poteri inibitori·
- tutela del patrimonio artistico e culturale·
- variante in corso d'opera·
- vincolo paesaggistico
5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-11-14, n. 202317039Provvedimento:Leggi di più...- Anomalia dell'offerta·
- Art. 15.1 Disciplinare·
- Art. 17.1 Disciplinare·
- Art. 7.2, lett. d) Disciplinare·
- Art. 80, co. 4 e 5 D.Lgs. 50/2016·
- Art. 95, co. 10 D.Lgs. 50/2016·
- Contratti di avvalimento·
- Costi di manodopera·
- Economia processuale·
- Offerta tecnica incompleta·
- Principio di tassatività·
- Principio di trasparenza e par condicio·
- Requisiti di capacità economica e finanziaria·
- Requisiti di capacità tecnica·
- Verifica di congruità