Articolo 171 del Codice civile
Art. 171.
((Cessazione del fondo.))((La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo' dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli, in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale))
((Cessazione del fondo.))((La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice puo' dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli, in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale))
5. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400624Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atto amministrativo·
- art. 77 del D.P.R. n. 602/1973·
- attività imprenditoriale e debiti familiari·
- eccesso di potere·
- fondo patrimoniale·
- giurisdizione amministrativa·
- iscrizione ipoteca legale·
- onere della prova·
- opponibilità del fondo patrimoniale·
- ordinanza cautelare·
- presunzioni semplici·
- tardività del ricorso·
- usucapione·
- violazione di legge