Articolo 2830 del Codice civile

Art. 2830.

(Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente).

Se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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