Articolo 2830 del Codice civile
Art. 2830.
(Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente).
Se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
(Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente).
Se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.