Articolo 244 del codice della proprietà industriale
Art. 244. Trattamento delle domande1.Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilita'.