Articolo 124 del codice della proprietà industriale

Art. 124.(( Misure correttive e sanzioni civili ))((1.Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.))2.Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
((3.Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.))4.Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5.E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta' industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6.Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. ((Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.))7.Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Entrata in vigore il 7 aprile 2006
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