Articolo 124 del codice della proprietà industriale
Art. 124. Misure correttive e sanzioni civili1.Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.
2.Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3.Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4.Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5.E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta' industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6.Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.
((6-bis.Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:
a)il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
b)le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;
c)la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
d)l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
e)i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
f)i legittimi interessi dei terzi;
g)l'interesse pubblico generale;
h)le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter.Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo' disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a)la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b)l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
c)l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.
6-quater.L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non puo', in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.))7.Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
2.Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3.Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4.Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5.E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta' industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6.Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.
((6-bis.Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto, tra le quali:
a)il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;
b)le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali;
c)la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
d)l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali;
e)i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
f)i legittimi interessi dei terzi;
g)l'interesse pubblico generale;
h)le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter.Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo' disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a)la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b)l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa per la parte istante;
c)l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.
6-quater.L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non puo', in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.))7.Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-02-07, n. 202401273Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2024 N. 01273/2024REG.PROV.COLL. N. 05907/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5907 del 2022, proposto da Editoriale Unac S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3; contro Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...- art. 20 e 21 Codice del Consumo·
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2. Trib. Bologna, sentenza 02/02/2024, n. 395Provvedimento: N. R.G. 11743/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. GUERNELLI Michele Presidente Dr. D'ORAZI Marco Giudice Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11743/2019 promossa da: NÒ ER SR (C.F. 02346440395), con il patrocinio dell'Avv. SANTAGOSTINO PRETINA ALESSANDRO e dell'Avv. PIAZZA LUCA elettivamente domiciliato in CESENATICO (FC) VIA BALDINI 42 presso il difensore Avv. PIAZZA LUCA PARTE ATTRICE contro CELLULARLINE SPA GIÀ CELLULAR ITALIA SPA (C.F. …Leggi di più...
3. Trib. Bari, sentenza 22/05/2024, n. 2365Provvedimento: N. R.G. 7596/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese e Tribunale dei Marchi dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Raffaella Simone Presidente Assunta Napoliello Giudice Carlotta Soria Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7596/2017 promossa da: RR AR e SOCIETE DE GESTION RR AR s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea De Gasperi, Boris Osgnach, Barbara Sartori e Roberto Massarelli, domiciliatario, giusta mandato in …Leggi di più...
4. Trib. Ancona, sentenza 04/07/2024, n. 1309Provvedimento: N. R.G. 760/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici; Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est. Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 760-2022, trattenuta in decisione alla udienza del 14/12/2023, scaduti in data 04/03/2024 i termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c., e promossa da: NI OS NT (C.F. [...]) in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della …Leggi di più...
5. Trib. Bologna, sentenza 23/02/2024, n. 610Provvedimento: N. R.G. 11837/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. D'ORAZI Marco Presidente Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia Giudice rel. Dr. SERRA Vittorio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11837/2019 promossa da: MAR SRL (C.F. 02779340369), con il patrocinio dell'Avv. MORSELLI EZIO, elettivamente domiciliato in MIRANDOLA (MO) VIALE GRAMSCI, 7/A presso il difensore Avv. MORSELLI EZIO PARTE ATTRICE contro ME.T.A ITALIA SRL (C.F. 03266360365), DELTA RES SRL (C.F. 03628390365), G.B. SOLUZIONI …Leggi di più...