Articolo 45 del codice della proprietà industriale

Art. 45. Oggetto del brevetto1.Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le ((invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e)) che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2.Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a)le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b)i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
c)le presentazioni di informazioni.
3.Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto ((concerne)) scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. ((4.Non possono costituire oggetto di brevetto:
a)i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b)le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
5.La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.))((5-bis.Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.))
Entrata in vigore il 18 agosto 2010
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