Articolo 2 del codice della proprietà industriale

Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti1.I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprieta' industriale.
2.Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilita', le nuove varieta' vegetali.
3.Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a ((semiconduttori)).
4.Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5.L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
Entrata in vigore il 18 agosto 2010
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