Articolo 7 del codice della proprietà industriale
Art. 7. Oggetto della registrazione1.Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
4. TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-07-11, n. 201601388Provvedimento:Leggi di più...- art. 26 Direttiva 2009/72/CE·
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