Articolo 51 del codice della proprietà industriale

Art. 51. Sufficiente descrizione1.Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi ((la descrizione, le rivendicazioni e)) i disegni necessari alla sua intelligenza.
2.L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3.Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, ((le norme previste dall'articolo 162)).
Entrata in vigore il 18 agosto 2010
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