Art 3

Art. 3.1.All'articolo 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' aggiunta la seguente lettera:
"e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari".
2.Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della presente legge e dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aggiunta dal comma 1 del presente articolo, la tabella A allegata alla predetta legge n. 349 del 1986, e' modificata con l'aggiunta di numero 2 dirigente generali - livello C, dei quali uno nel quadro A e uno nel quadro B, nonche' di numero 1 dirigente superiore e numero 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A.
Nota all'art. 3, comma 1:
Si riporta, per opportuna conoscenza, l'intero comma 1 dell'art. 10 della legge n. 349/1986 comprensivo della lettera e) aggiunta dalla presente legge:
"1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
b) servizio conservazione della natura;
c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;
d) servizio affari generali e del personale;
e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari".
Entrata in vigore il 4 marzo 1987

Sentenze1

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