Articolo 21 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Versione24 marzo 2023
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Art. 21. Criteri generali1.Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a)comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b)acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c)utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d)disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita'.
1-bis.Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane:
a)adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
b)mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
c)quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonche' delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
d)svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. (73)
1-ter.Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate. (73)
((1-quater.I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilita' di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.))2.Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. (73)
2-bis.Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento fanno si' che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del mercato target. (73)
2-ter.Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando cio' sia nell'interesse del cliente. (73)
((2-quater.I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.
2-quinquies.La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora:
a)prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all'interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che e' imputabile alla ricerca;
b)i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca;
c)i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati.
2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca e' intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o piu' strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresi' i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca e' addebitata.))---------------AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Entrata in vigore il 24 marzo 2023

Giurisprudenza+500


  • 1. Trib. Milano, sentenza 18/03/2024, n. 2972
    Provvedimento: […] In via subordinata, la società ELp PO ha proposto una domanda di risarcimento del danno per gli inadempimenti posti in essere dal promotore e consistiti nella violazione dei doveri di diligenza e correttezza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché degli obblighi informativi imposti dall'art. 21 d.lgs. n. 58/1998. […] Cass. 24 luglio 2009, n. 17393). […] palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, […] ai sensi dell'art. 31 Dlgs. 58/1998 e 1228 c.c. […] A ciò va aggiunto, quale ulteriore argomento di prova rilevante ai sensi degli artt. 116 e 232 c.p.c., […] Cass. 25 febbraio 2009, n. 4587). […]
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  • 2. Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2024, n. 510
    Provvedimento: […] AR GR MM ha chiesto al Tribunale di Siena di pronunciare la risoluzione del contratto quadro di negoziazione, ricezione e trasmissione degli ordini di acquisto e/o del negozio d'investimento concernente le obbligazioni LI, per inadempimento della banca rispettivamente degli obblighi d'informazione passiva concernenti la profilatura del cliente, nonché di quelli d'informazione attiva e di adeguatezza del singolo negozio d'investimento, rispettivamente stabiliti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 28 e 29 del regolamento […] “informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati”. […]
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  • 3. Trib. Potenza, sentenza 31/05/2024, n. 935
    Provvedimento: […] SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1158 dell'anno 2014 avente ad oggetto contratti bancari […] conto anticipi 95523 (collegato al 4656948) almeno dal 24/01/2008 al 31/01/2011; […] per carenza di sottoscrizione da parte della banca e per omessa informativa dei profili di rischio e di adeguatezza dell'investimento ed in ogni caso per violazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. 58/1998, degli artt. 27, 28, 29, 30, […] degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c.). […] Napoli, 5 febbraio 2021, n. 1173, in dejure, richiamata da pregressa giurisprudenza dell'intestato Tribunale: Tribunale di Potenza, Sentenza 28.2.2022 n. 231).
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  • 4. Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2024, n. 1922
    Provvedimento: […] in relazione all'ordine di acquisto di obbligazioni argentine di DEM, le violazioni della normativa di settore prevista dal D. lgs. n. 58/1998 (TUF) e del Regolamento Consob n. 11522/1998, stante l'inadempimento agli obblighi di informativa e di segnalazione della rischiosità del titolo medesimo, nonché per sentir dichiarare la nullità, ex art. 1418 c.c., […] rubricato: «Sugli obblighi informativi di consulenza connessi al contratto di investimento», la MPS censurava la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto che l'ordine di acquisto fosse avvenuto in violazione degli obblighi contrattuali di informativa di cui agli artt. 21,lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998 e 28 Reg. […]
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  • 5. Trib. Torino, sentenza 13/06/2024, n. 3485
    Provvedimento: […] di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, […] E ancora, si rileva che l'art. 31 del Regolamento Consob del 2007 prevede espressamente che: “1. […] Se l'intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli […] Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.”
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