Art. 7-septies.(( (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle societa' di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede). ))((1.L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessita' e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della societa' di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attivita' per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del presente decreto.
2.L'Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a)delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b)delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c)reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d)reati previsti dal presente decreto.))((73))---------------AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Entrata in vigore il 25 agosto 2017
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