(sanzioni applicabili ai consulenti finanziari)

Art. 196.(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari)1.I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (73)
a)richiamo scritto;
b)sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
c)sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
d)radiazione dall'albo.
2.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. (73)
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))4.Le societa' che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.
4-bis.Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e' ammesso ricorso dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195. (73)

------------AGGIORNAMENTO (63)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonche' alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo. ---------------AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le modifiche apportate dal presente decreto alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2017

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