sanzioni applicabili ai promotori finanziari

Art. 196. Sanzioni applicabili ai promotori finanziari1.I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto
o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a)richiamo scritto;
b)sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
c)sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
d)radiazione dall'albo.
2.Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
3.Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
4.Le societa' che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.
Nota all'art. 196:
- Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale), cfr. la nota all'art.
128.
Entrata in vigore il 26 marzo 1998

Sentenze46

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