finalita' e destinatari della vigilanza

Art. 5. Finalita' e destinatari della vigilanza1.La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:
a)la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b)la tutela degli investitori;
c)la stabilita' e il buon funzionamento del sistema finanziario;d)la competitivita' del sistema finanziario;
e)l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
2.Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.
3.Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.
4.La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.
5.La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-bis.La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:
a)i compiti di ciascuna e le modalita' del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
b)lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
5-ter.Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis e' reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da esse stabilite ((...)). ((73))---------------AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Entrata in vigore il 25 agosto 2017
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