Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari

Art. 51.Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari1.In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio, di SICAV e di banche autorizzate alla prestazione di servizi (( e attivita' )) di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, (( nell'ambito delle rispettive competenze )), possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarita'.
2.L'autorita' di vigilanza che procede puo' altresi', sentita l'altra autorita', vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni (( , nonche' imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, )) singoli servizi o attivita', anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:
a)le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
b)nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2007
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