(contributo di concessione)

Art. 37.(Contributo di concessione)

Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti ((all'entrata in vigore della presente legge))
Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreche' tali opere non siano state gia' eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalita' e le garanzie da questo stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma e' esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti ((all'entrata in vigore della presente legge))
Entrata in vigore il 4 novembre 1985
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