Art 12

Art. 12.

Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ((30 marzo 2001, n. 165,))e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.((9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205))((9))((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205))((9))--------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2017
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