Art 14

Art. 14.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ((deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e))puo' eseguirsi a mezzo della posta ((direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile,))a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' ridotto della meta'.
Entrata in vigore il 14 maggio 1998
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