Art 2

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi ((al modello approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia)) Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
((9))--------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2017
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