Art 2

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale. ((Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.))
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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