acquisti, espropriazioni ed indennizzi

Art. 15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi1.L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, puo' prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
1-bis.I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore ((se richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Ente parco)) provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili ((a legislazione vigente)).
1-ter.La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
1-quater.L'Ente parco puo' concedere ((i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento)) di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.
2.I vincoli derivanti dal piano alle attivita' agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attivita' del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.
3.L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
4.Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
5.L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprieta' e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a)e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
6.L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalita' di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco puo', entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7.L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorita'.
Entrata in vigore il 14 settembre 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi