acquisti, espropriazioni ed indennizzi
Art. 15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi1.L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, puo' prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
2.I vincoli derivanti dal piano alle attivita' agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attivita' del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.
3.L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
4.Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
5.L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprieta' e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a)e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
6.L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalita' di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco puo', entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7.L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorita'.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 8, primo comma, della legge n. 590/1965 (Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice) e' il seguente: "In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche' coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni (*), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita' lavorativa della sua famiglia".
(*) Il limite e' stato ridotto a due anni dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.
2.I vincoli derivanti dal piano alle attivita' agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attivita' del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.
3.L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
4.Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
5.L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprieta' e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a)e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
6.L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalita' di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco puo', entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7.L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorita'.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 8, primo comma, della legge n. 590/1965 (Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice) e' il seguente: "In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parita' di condizioni, ha diritto di prelazione purche' coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni (*), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita' lavorativa della sua famiglia".
(*) Il limite e' stato ridotto a due anni dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.