vigilanza e sorveglianza

Art. 21. Vigilanza e sorveglianza1.La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile. 2.La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e' esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'enmanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresi' i sistemi e le modalita' di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonche' di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza e' esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 25) che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco."
Entrata in vigore il 31 dicembre 2002
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