istituzione di parchi e aree di reperimento

Art. 34. Istituzione di parchi e aree di reperimento1.Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a)Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b)Gargano;
c)Gran Sasso e Monti della Laga;
d)Maiella;
e)Val Grande;
f)Vesuvio.
2.E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, (( e del Gennargentu )). Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se gia' costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
3.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonche' le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformita' ai principi di cui all'articolo 9.
4.Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.
5.Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.
6.Il primo programma, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:
a)Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b)Etna;
c)Monte Bianco;
d)Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e)Tarvisiano;
f)Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
g)Partenio;
h)Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i)Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l)Alta Murgia.
(( l-bis) costa teatina )).
7.Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, puo' emanare opportune misure di salvaguardia.
8.Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dell'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
9.Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresi' l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.
10.Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11.Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1997

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