Regolamento-art. 17


Art. 17.


La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed e' soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumita' dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade od altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

b) deve pagare i canoni totali o parziali in annualita' anticipate quando anche non faccia o non possa faro uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualita' in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;

c) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonche' delle disposizioni speciali regolanti la concessione;

d) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1920

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