(societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo)

Art. 2.(Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo)1.Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile. 2.Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni. 3.Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9. 4.Il decreto di cui al comma 3 determina:
a)le modalita' della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima; b)i requisiti della societa', dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonche' dei soggetti che esercitano il controllo della societa' stessa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; c)l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni; d)le modalita' di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo; e)le modalita' applicative del vincolo di temporaneita' delle partecipazioni assunte. 5.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'elenco delle societa' iscritte all'albo di cui al comma 3. 6.(( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 30 SETTEMBRE 1993, N. 385 )). ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 5) che le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del D.Lgs. 5 ottobre 1991, n. 317.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1994

Sentenze1

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