Art 3

Art. 3.

Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

1.Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2.Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 33:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
3) al comma 2 ((e' aggiunto, in fine)), il seguente periodo: «Sono altresi' attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranita' alimentare, ((che esso esercita)) garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;
b)la rubrica del Capo VII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste».
3.Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
Entrata in vigore il 4 gennaio 2023
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