Art 19

Art. 19.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri ((di edifici pubblici, nonche'))di proprieta' comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o gia' costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale.
I mutui suddetti possono essere altresi' contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attivita' del giudice conciliatore.
Gli enti locali possono, altresi', contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.
Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinche', nell'ambito delle predette disponibilita', si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.
Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.
Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.
L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2000
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