Art 2

Art. 2.
L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500. (4)
I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:
a) a coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito; (8) (10) (11) (12) ((13)) b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizione relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
I trattamenti minimi di pensione per invalidita' o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie.
Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.
A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1965, N. 1199.
---------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 21 luglio 1965, n. 903, come modificata dal D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16) che "gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'."---------------AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 230 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1974 n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di riversibilita' a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato."---------------AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 29 dicembre 1976, n. 263 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e dell'art. 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidita', a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato."---------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 febbraio 1981, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 04/03/1981 n. 63) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lettera a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidita', per chi sia gia' titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto Post - telegrafonici e della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; nonche' nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilita' INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire."---------------AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982 n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito."---------------AGGIORNAMENTO (13) La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 6 dicembre 1985, n. 314 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1985 n. 291) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' INPS per i titolari della pensione di riversibilita' a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonche', per il titolare della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito" e " in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 1338 del 1962, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo, nonche' dalle sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981, n. 102 del 1982."
Entrata in vigore il 11 dicembre 1985

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