Art 23

Art. 23.

Indennita' spettante ai magistrati onorari

1.L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.
2.Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e' corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.
3.Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta nella misura dell'ottanta per cento.
4.Le indennita' previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.
5.Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e' corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attivita' svolti in via prevalente.
6.Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
7.Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
8.Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita' di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il personale amministrativo, la partecipazione all'attivita' di formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.
9.L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalita' di cui al comma10.
10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e ne e' data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennita', al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte.
11.Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al presente articolo.
Note all'art. 23:
- Per l'art. 37 del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 vedi note all'art. 2 del presente decreto.
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 vedi note all'art. 6 del presente decreto.
Entrata in vigore il 31 luglio 2017
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