decadenza, dispensa e revoca

Art. 21. Decadenza, dispensa e revoca1.Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
2.Il magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23. ((11))3.Il magistrato onorario e' revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneita' ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare e' revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.
4.Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneita' di cui al comma 3:
a)l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;
b)l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
c)la scarsa laboriosita' o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attivita' e dei compiti a lui devoluti;
d)l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonche' alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.
5.La revoca e' altresi' disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.
6.Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca.
7.Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione di cui al comma 6 e' effettuata dal presidente del tribunale.
8.Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1, comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.
9.Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.
10.Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.

-------------AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 maggio - 27 luglio 2023, n. 166 (in G.U. 1ª s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziche' «[i]l magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi»".
Entrata in vigore il 2 agosto 2023
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